mercoledì 1 aprile 2026

... un mostro giuridico! ...

𝐈𝐬𝐫𝐚𝐞𝐥𝐞 𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐚 𝐝𝐢 𝐦𝐨𝐫𝐭𝐞. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐮𝐦𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚̀ 𝐬𝐢 𝐟𝐚 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐨 


Articolo di Massimo Lensi 


L'introduzione della pena di morte per atti di terrorismo da parte della Knesset (parlamento israeliano) segna un passaggio che interroga, prima ancora che la politica, la qualità giuridica dello Stato. Non si tratta solo del ritorno a una sanzione estrema, da tempo espunta dagli ordinamenti che si riconoscono nel costituzionalismo contemporaneo, ma della modalità con cui essa viene configurata: una pena potenzialmente applicabile senza richiesta dell'accusa, senza necessità di unanimità tra i giudici e, soprattutto, costruita su una definizione normativa che finisce per selezionare in concreto una sola categoria di destinatari. Il diritto penale, quando si piega a finalità identitarie o securitarie, smette di essere limite al potere e diventa suo strumento. In questo caso, la tipizzazione dell'illecito - «causare intenzionalmente la morte con l'obiettivo di negare l'esistenza dello stato» - appare meno come descrizione di un fatto e più come qualificazione politico-esistenziale dell'autore. Il rischio evidente è quello di un diritto penale del nemico, in cui la persona è giudicata per ciò che rappresenta, più che per ciò che ha fatto. La storia giuridica israeliana conosce un solo precedente di applicazione della pena capitale: nel 1962, nei confronti di Adolf Eichmann. Un caso eccezionale, legato a crimini di dimensione e natura tali da essere considerati fuori dall'ordinario. Proprio quell'eccezionalità aveva contribuito, nel tempo, a mantenere la pena di morte ai margini dell'ordinamento. La scelta odierna rompe quell'equilibrio e introduce una frattura ulteriore: tra diritto e uguaglianza, tra giurisdizione e politica, tra sicurezza e garanzie. In un sistema che già presenta anomalie - dall'assenza di una costituzione formale alla centralità di leggi fondamentali suscettibili di revisione politica - l'innesto della pena capitale, con tali caratteristiche, accentua una deriva in cui il diritto perde la sua funzione di contenimento e si espone al rischio di essere, esso stesso, veicolo di discriminazione.

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